Diritto di abitazione del coniuge superstite – Pignoramento dell’immobile – Efficacia limitata alla nuda proprietà

Il diritto di abitazione del coniuge superstite (vedovo o vedova), previsto dall’art. 540 cod. civ., è opponibile al creditore di uno più coeredi che abbia pignorato l’immobile anche se il diritto di abitazione non è stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento o dell’iscrizione ipotecaria, atteso che questo diritto reale deriva dalla legge e non da un contratto o da un provvedimento giudiziale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 4092 del 9 febbraio 2023.

Ciò significa, in pratica, che il coniuge superstite (vedovo o vedova) può continuare ad abitare, vita natural durante, la casa familiare ed il pignoramento deve ritenersi effettuato sulla sola nuda proprietà.

Corte di Cassazione n. 4092 del 9 febbraio 2023

Massima: «Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l’applicazione dell’art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tale caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento)»