L’auto d’epoca è un “bene indice” della capacità reddituale e contributiva
Art. 38 D.P.R n. 600/1973 e artt. 2728 e 2697 cod. civ.
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In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 36123 del 9 dicembre 2022, ribadendo che è la stessa legge che impone di ritenere l’esistenza di “capacità contributiva” da detta disponibilità e, confermando il proprio orientamento consolidato (n. 9539/2013, n. 8995 e n. 25104 del 2014, n. 16192/2016 e n. 10037/2018), ha affermato che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.
Di ciò è bene tener debito conto qualora s’intendesse iscrivere un autoveicolo all’ASI (Automotoclub Storico Italiano): sono, infatti iscrivibili tutti i veicoli a motore previsti dal Codice della Strada che abbiano compiuto vent’anni dalla data di costruzione o di prima immatricolazione.