Le nuove regole per le locazioni turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico – ricettive

Le nuove regole per le locazioni turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico – ricettive – il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Art. 13 ter del D.L. n. 145/2023

convertito in L. 15 /12/2023, n. 191 – G.U. 16/12/2023 n. 293

CIN

Alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni ed alle strutture turistico – ricettive alberghiere ed extralberghiere, il Ministero del Turismo, tramite un’apposita procedura, assegna, a salvaguardia della concorrenza e per il coordinamento informatico dei dati delle amministrazioni e della sicurezza del territorio il codice identificativo nazionale (CIN) e gestisce la relativa banca dati;
per ottenere il CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico ricettiva deve presentare, in via telematica, un’apposita istanza con la dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobili e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti;

Pubblica Sicurezza

Vanno osservati gli obblighi previsti dall’art. 109 del TUPS – RD n. 773/1931 e dalle norme regionali e provinciali in materia di Pubblica sicurezza.

Sicurezza degli impianti

Le unità immobiliari destinate a finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali (ad es. per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio; estintori portatili, etc.)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Chiunque eserciti, personalmente o nella veste di legale rappresentante di un’impresa o di una società, l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale è obbligato a presentare, presso lo sportello unico comunale (SUAP) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sono previste a carico di coloro i quali propongono o concedono in locazione unità immobiliari o porzioni di esse per finalità turistiche o per locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, prive di CIN o in caso di mancata esposizione e/o indicazione del CIN o che siano prive dei requisiti di sicurezza o della SCIA;
le sanzioni vengono comminate dalla Polizia locale dei Comuni a cui sono assegnate le funzioni di controllo e verifica.

Controlli fiscali

Allo scopo di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o delle locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano specifiche analisi orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.

 Norme rimaste in vigore

–        l’art. 1, comma 2, lett. c) della L. n. 431/1998, nega l’applicabilità delle norme che regolano la stipula e la rinnovazione dei contratti; l’adeguamento dei canoni agli accordi sindacali; la registrazione dei contratti quale condizione per l’esecuzione coattiva del rilascio dell’immobile locato; il divieto di pattuire canoni diversi rispetto a quelli dei contratti di locazione registrati;
–        l’art. 53 del D.Lgs. n. 79/2011, (Codice del Turismo) secondo cui le locazioni con finalità turistiche sono regolate dal codice civile;
–        l’art. 5 della L. n. 431/1998 che regola le locazioni abitative di natura transitoria e perciò diverse da quelle destinate esclusivamente a vacanza, villeggiatura, svago o riposo;

Imposizioni fiscali e cedolare secca

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 n. 96/2017 è così sostituito: «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi».